Servizio Vigilanza Antincendio

Servizio vigilanza antincendio

La sempre maggiore richiesta di servizi vigilanza antincendio ci ha spinti alla creazione di una squadra di operatori altamente qualificati, tutti in possesso di idonea certificazione come tecnico alto rischio, per svolgere servizi di vigilanza antincendio come previsti da normativa.


Per Vigilanza Antincendio si intende il servizio di presidio fisico da espletarsi nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.

 

Il servizio viene reso a pagamento dai Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 139/2006 secondo le tariffe stabilite dal D.M. 03/02/2006 aggiornato con D.M.02/03/2012.

 

 

Tale servizio, è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel caso si verifichi l'evento dannoso. Nell'allegato al D.M. 261/1996 sono riportati i servizi minimi di vigilanza per alcune tipologie di attività. (scarica il DM 261/1996 completo)

 

 

Ferme restando le disposizioni che disciplinano la vigilanza in ambito portuale ed aeroportuale, i servizi di vigilanza antincendi che debbono essere obbligatoriamente richiesti da enti e privati, sono resi nei locali in cui si svolgono attività di pubblico spettacolo e trattenimento.

   Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento ogni qualvolta lo prescrive la Commissione  Provinciale/Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo oppure, nei seguenti casi previsti dall'art.4 comma 3 del D.M. 261/1996: 
  • teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
  • teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;
  • sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;
  • impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
  • impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
  • edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;
  • locali ove si svolgono trattenimeti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;
  • luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.

 

Prima dell'inizio dello spettacolo i Vigili del Fuoco di servizio ispezionano il locale e controllano l'efficienza degli impianti e mezzi di protezione antincendio, nonchè la funzionalità delle vie di esodo. Laddove venissero riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione provinciale di vigilanza, che non fosse possibile eliminare prima dell'inizio dello spettacolo, il responsabile del servizio di vigilanza le porta a conoscenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Analoga informazione è fornita al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

 

Durante lo svolgimento dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio faranno osservare le prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza antincendi. Al termine dello spettacolo, i Vigili del Fuoco incaricati del servizio sostano nel luogo dell'attività per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando quindi il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti. Prima di lasciare il locale, il responsabile del servizio redige un rapporto relativo ai controlli effettuati, notificandolo al gestore; tale rapporto e acquisito agli atti del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per gli eventuali, successivi adempimenti.

 

I gestori di locali di pubblico spettacolo e trattenimento, ai quali la commissione provinciale di vigilanza abbia prescritto il servizio di vigilanza antincendi da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sono tenuti a richiedere detto servizio, presentando domanda nonchè attestato del pagamento effettuato presso la tesoreria provinciale dello Stato, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Messina, con le modalità previste dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello spettacolo o del trattenimento; in mancanza di tale adempimento il servizio non può essere svolto e la circostanza è segnalata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco alle autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

 

Il gestore del locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve osservare le norme previste in materia di sicurezza antincendio, nonchè le eventuali prescrizioni impartite dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Egli è tenuto, in particolare, a mettere a disposizione del personale di vigilanza, oltre al verbale contenente le prescrizioni della commissione provinciale, la planimetria generale dell'attività in cui sia riportato l'ubicazione di:

 

  1. mezzi antincendio fissi e mobili;
  2. sistemi di vie di esodo, come corridoi, scale, uscite all'esterno;
  3. luci di sicurezza;
  4. quadro elettrico generale;
  5. locali di pertinenza, con indicazione della relativa destinazione d'uso;

 

Il gestore comunica il nominativo della persona incaricata, dalla direzione del locale, della manutenzione e gestione degli impianti provvedendo affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza ed, in particolare, siano mantenuti:

 

  1. sgombere ed agibili le vie di esodo; 
  2. efficienti i mezzi e gli impianti antincendi, eseguendone la manutenzione necessaria;
  3. efficienti l'impianto elettrico principale e quello di sicurezza con le modalità e la periodicità stabilita dalle specifiche normative;
  4. efficienti i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.

 

Il gestore cura che tutto il personale in servizio nel locale sia informato sui rischi ragionevolmente prevedibili, al fine di portare ausilio nei casi di emergenza disponendo, altresì, la collocazione, in modo ben visibile, su ciascun piano di planimetrie schematiche di orientamento che indichino le vie di esodo.